Avvertenza: 
    Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
9 giugno 2020,  n.  47,  corredato  delle  relative  note,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla  emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano  invariati
il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in
particolare, l'articolo 13; 
  Viste la  legge  15  gennaio  1994,  n.  65,  recante  ratifica  ed
esecuzione  della  convenzione  quadro  delle   Nazioni   Unite   sui
cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New  York  il  9  maggio
1992 e la legge 1° giugno 2002, n. 120 recante ratifica ed esecuzione
del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle  Nazioni  Unite
sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997; 
  Vista  la  direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che  istituisce  un  sistema  per  lo
scambio di  quote  di  emissioni  dei  gas  ad  effetto  serra  nella
Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio; 
  Viste  la  direttiva  2004/101/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 ottobre  2004,  recante  modifica  della  direttiva
2003/87/CE che istituisce un sistema  per  lo  scambio  di  quote  di
emissioni dei gas  a  effetto  serra  nella  Comunita',  riguardo  ai
meccanismi di progetto  del  Protocollo  di  Kyoto,  e  la  direttiva
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  19  novembre
2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al  fine  di  includere  le
attivita' di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle
quote di emissioni dei gas a effetto serra; 
  Vista  la  decisione  2004/280/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 febbraio  2004,  relativa  ad  un  meccanismo  per
monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunita' e  per
attuare il protocollo di Kyoto; 
  Vista  la  direttiva  2009/29/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva  2003/87/CE,
al fine di perfezionare ed estendere il sistema  comunitario  per  lo
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e il regolamento
(CE) n. 219/2009 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11
marzo 2009, che  adegua  alla  decisione  1999/468/CE  del  Consiglio
determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251  del
trattato, per quanto riguarda la procedura  di  regolamentazione  con
controllo  -  Adeguamento  alla  procedura  di  regolamentazione  con
controllo  -  parte  seconda,  in  particolare   il   paragrafo   3.6
dell'Allegato I; 
  Vista  la  decisione  406/2009/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente  gli  sforzi  degli  Stati
membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al  fine  di
adempiere agli impegni della Comunita' in materia di riduzione  delle
missioni di gas a effetto serra entro il 2020; 
  Visti il regolamento (CE) n.  748/2009  della  Commissione,  del  5
agosto 2009, relativo all'elenco  degli  operatori  aerei  che  hanno
svolto  una  delle  attivita'  di  trasporto   aereo   che   figurano
nell'allegato I della direttiva  2003/87/CE  al  1°  gennaio  2006  o
successivamente a  tale  data,  che  specifica  lo  Stato  membro  di
riferimento di ciascun operatore  aereo  e  il  regolamento  (CE)  n.
394/2011, del 20 aprile 2011, recante modifica del  regolamento  (CE)
n. 748/2009 relativo  all'elenco  degli  operatori  aerei  che  hanno
svolto  una  delle  attivita'  di  trasporto   aereo   che   figurano
nell'allegato I della direttiva  2003/87/CE  al  1°  gennaio  2006  o
successivamente a  tale  data,  che  specifica  lo  Stato  membro  di
riferimento di ciascun operatore aereo, con  particolare  riferimento
agli operatori  aerei  amministrati  dall'Italia,  anche  per  quanto
riguarda  l'estensione  del  sistema  per  lo  scambio  di  quote  di
emissioni dell'Unione agli Stati membri del SEE e dell'EFTA; 
  Visto il regolamento (UE) 389/2013 della Commissione, del 2  maggio
2013, che  istituisce  un  registro  dell'Unione  conformemente  alla
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  alle
decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio e che abroga  i  regolamenti  (UE)  n.  920/2010  e  n.
1193/2011 della Commissione; 
  Vista la decisione (UE) 2015/1814  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  6  ottobre  2015  relativa   all'istituzione   e   al
funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel  sistema
dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei  gas  a  effetto
serra recante modifica della direttiva 3003/87/CE; 
  Visto l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione  quadro  delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,  adottato  a  Parigi  il  12
dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai  sensi  della  legge  4
novembre 2016, n. 204; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il  regolamento  (UE)  2017/1902  della  Commissione  del  18
ottobre  2017  che  modifica  il  regolamento  (UE)  1031/2010  della
Commissione al fine di allineare la messa all'asta di  quote  con  la
decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio e  al
fine di registrare una piattaforma d'asta designata dal Regno Unito; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 13  dicembre  2017  recante  modifica  della  direttiva
2003/87/CE al fine di mantenere gli  attuali  limiti  dell'ambito  di
applicazione  relativo  alle  attivita'  di  trasporto  aereo  e   di
introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura
mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/410  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE  per
sostenere una  riduzione  delle  emissioni  piu'  efficace  sotto  il
profilo dei  costi  e  promuovere  investimenti  a  favore  di  basse
emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione
del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e  la  comunicazione
delle emissioni di gas a  effetto  serra  ai  sensi  della  direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  che  modifica  il
regolamento (UE) 601/2012 della Commissione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione
del  19  dicembre  2018  concernente   la   verifica   dei   dati   e
l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva  2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/7 della Commissione del  30
ottobre 2018 che modifica il regolamento (UE)  1031/2010  per  quanto
riguarda la messa all'asta di 50 milioni di quote non assegnate della
riserva  stabilizzatrice  del  mercato  a  favore   del   fondo   per
l'innovazione,  e  al  fine  di  registrare  una  piattaforma  d'asta
designata dalla Germania; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 311/2019 della  Commissione  del
19 dicembre 2018  che  stabilisce  norme  transitorie  per  l'insieme
dell'Unione  ai   fini   dell'armonizzazione   delle   procedure   di
assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo
10-bis della  direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio; 
  Vista la decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione del  15
febbraio 2019 che integra  la  direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto  concerne  la  determinazione  dei
settori e sottosettori  considerati  a  rischio  di  rilocalizzazione
delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/856 della  Commissione  del
26 febbraio 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento e
del Consiglio per quanto riguarda  il  funzionamento  del  fondo  per
l'innovazione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione  del
12 marzo 2019 che integra  la  direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  funzionamento  del
registro dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del
18 luglio 2019, che integra la direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  misure  adottate
dall'Organizzazione per  l'aviazione  civile  internazionale  per  il
monitoraggio, la comunicazione e  la  verifica  delle  emissioni  del
trasporto aereo, ai  fini  dell'attuazione  di  una  misura  mondiale
basata sul mercato; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  aprile  2006,  n.  216,  recante
attuazione delle direttive 2003/7/CE  e  2004/101/CE  in  materia  di
scambio di quote di emissione dei gas effetto serra  nella  Comunita'
con riferimento ai meccanismi del progetto del protocollo di Kyoto; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, recante modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante
attuazione delle direttive 2003/87/CE e  2004/101/CE  in  materia  di
scambio  di  quote  di  emissione  dei  gas  a  effetto  serra  nella
Comunita', con riferimento ai meccanismi di progetto  del  protocollo
di Kyoto; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22  dicembre
2009  recante  prescrizioni   relative   all'organizzazione   ed   al
funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano  autorizzato  a
svolgere attivita' di accreditamento in  conformita'  al  regolamento
(CE) n. 765/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  19  del  25
gennaio 2010; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  2010,  n.  257,  recante
attuazione della direttiva  2008/101/CE  che  modifica  la  direttiva
2003/87/CE al fine di includere le attivita' di trasporto  aereo  nel
sistema comunitario di scambio delle quote di  emissioni  dei  gas  a
effetto serra; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2011,  n.  162,  recante
attuazione  della  direttiva  2009/31/CE  in  materia  di  stoccaggio
geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle  direttive
85/337/CEE,  2000/60/CE,   2001/80/CE,   2004/35/CE,   2006/12/CE   e
2008/1/CE e del regolamento (CE) 1013/2006; 
  Visto  il  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,  recante
attuazione della  direttiva  2009/29/CE  che  modifica  la  direttiva
2003/87/CE  al  fine  di  perfezionare  ed   estendere   il   sistema
comunitario per lo scambio di emissione di gas effetto serra; 
  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 2020; 
  Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 maggio 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti  e  per  gli
affari regionali e le autonomie; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1.  Il  presente  decreto  legislativo  reca  le  disposizioni  per
l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, come modificata dalla direttiva  (UE)
2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del  14  marzo  2018,
dal regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 13 dicembre 2017 e dalla decisione (UE) 2015/1814 del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 13 della legge 4 ottobre 2019,  n.
          117 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2018),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita: 
              «Art. 13. - Delega al Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva  (UE)  2018/410,  che   modifica   la   direttiva
          2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
          efficace  sotto  il  profilo   dei   costi   e   promuovere
          investimenti a favore di basse emissioni di carbonio  e  la
          decisione (UE) 2015/1814, nonche' per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2017/2392, recante modifica della direttiva  2003/87/CE  al
          fine  di  mantenere  gli  attuali  limiti  dell'ambito   di
          applicazione relativo alle attivita' di trasporto  aereo  e
          introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione  di
          una misura mondiale basata  sul  mercato  a  decorrere  dal
          2021,  e   della   decisione   (UE)   2015/1814,   relativa
          all'istituzione  e  al   funzionamento   di   una   riserva
          stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per  lo
          scambio di quote di emissione dei gas  a  effetto  serra  e
          recante modifica della direttiva 2003/87/CE. 
              In vigore dal 2 novembre 2019. 
              1. Nell'esercizio della delega per  l'attuazione  della
          direttiva  (UE)  2018/410  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 14 marzo  2018,  il  Governo  e'  tenuto  ad
          acquisire il  parere  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
          Trento e di Bolzano, nonche' a dare attuazione  anche  agli
          atti di cui al comma 2 e a seguire,  oltre  ai  principi  e
          criteri direttivi generali di  cui  all'art.  1,  comma  1,
          anche i principi e criteri direttivi specifici  di  cui  al
          comma 4. 
              2. Con i medesimi decreti legislativi adottati ai sensi
          del comma 1, il Governo e' delegato ad adottare, secondo le
          procedure e i termini di cui all'art.  31  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere della Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti
          Commissioni parlamentari, anche le disposizioni  necessarie
          per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale    alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, nonche'  per
          l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015. 
              3. I decreti legislativi di cui ai commi  1  e  2  sono
          adottati su proposta del Ministro per gli affari europei  e
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri  e
          della   cooperazione   internazionale,   della   giustizia,
          dell'economia e delle finanze, dello sviluppo  economico  e
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
              4. Nell'esercizio della delega di cui ai commi 1 e 2 il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali  di  cui  all'art.  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
                a) razionalizzazione e rafforzamento della  struttura
          organizzativa dell'autorita' nazionale  competente  di  cui
          all'art. 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in
          considerazione  del  miglioramento,  della  complessita'  e
          della specificita' dei compiti da svolgere, che  richiedono
          la disponibilita' di personale  dedicato,  e  tenuto  conto
          della  rilevanza,   anche   in   termini   economici,   dei
          provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorita'; 
                b) ottimizzazione e informatizzazione delle procedure
          rientranti nel Sistema  europeo  di  scambio  di  quote  di
          emissione di gas a effetto serra (European union  emissions
          trading system -  EU  ETS)  allineando  e  integrando  tali
          procedure  con  altre  normative  e  politiche  dell'Unione
          europea e nazionali; 
                c)  revisione   e   razionalizzazione   del   sistema
          sanzionatorio  al  fine  di  definire  sanzioni   efficaci,
          proporzionate e dissuasive  e  di  consentire  una  maggior
          efficacia nella prevenzione delle violazioni; 
                d) riassegnazione al Ministero dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del  mare  dei  proventi  derivanti
          dalle   eventuali   sanzioni   amministrative   di    nuova
          istituzione e destinazione degli  stessi  al  miglioramento
          delle attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e
          di monitoraggio nonche' alla verifica  del  rispetto  delle
          condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema
          europeo di scambio di quote di emissione di gas  a  effetto
          serra; 
                e)   abrogazione    espressa    delle    disposizioni
          incompatibili e coordinamento  delle  residue  disposizioni
          del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30,  assicurando
          la   neutralita'   sui   saldi    di    finanza    pubblica
          nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti  dalle
          aste delle quote di emissione.». 
              -  La  legge  15  gennaio  1994,  n.  65  (Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
          cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il  9
          maggio 1992) e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          gennaio 1994, n. 23, Supplemento ordinario. 
              -  La  legge  1°  giugno  2002,  n.  120  (Ratifica  ed
          esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione  quadro
          delle Nazioni Unite  sui  cambiamenti  climatici,  fatto  a
          Kyoto l'11 dicembre  1997)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 giugno 2002, n. 142, Supplemento ordinario. 
              - La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce  un  sistema
          per lo scambio di quote di emissioni  dei  gas  ad  effetto
          serra nella Comunita' e che modifica la direttiva  96/61/CE
          del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003,
          n. L 275. Entrata in vigore il 25 ottobre 2003. 
              - La direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 27  ottobre  2004,  recante  modifica  della
          direttiva 2003/87/CE  che  istituisce  un  sistema  per  lo
          scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
          Comunita',  riguardo  ai   meccanismi   di   progetto   del
          Protocollo  di  Kyoto  e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.   13
          novembre 2004, n. L 338. Entrata in vigore il  13  novembre
          2004. 
              - La direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio del 19 novembre 2008 che  modifica  la  direttiva
          2003/87/CE al fine di includere le attivita'  di  trasporto
          aereo nel sistema comunitario di  scambio  delle  quote  di
          emissioni dei gas  a  effetto  serra  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 13 gennaio 2009, n. L 8. 
              - La decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo
          per monitorare le emissioni di gas a  effetto  serra  nella
          Comunita'  e  per  attuare  il  protocollo  di   Kyoto   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 19 febbraio 2004, n. L 49. 
              - La direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 23 aprile 2009, che  modifica  la  direttiva
          2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema
          comunitario per lo scambio di quote di emissione di  gas  a
          effetto serra e' pubblicata nella G.U.U.E. 5  giugno  2009,
          n. L 140. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  219/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, dell'11  marzo  2009,  che  adegua
          alla decisione 1999/468/CE del Consiglio  determinati  atti
          soggetti alla procedura di cui all'art. 251  del  trattato,
          per quanto riguarda la procedura  di  regolamentazione  con
          controllo - Adeguamento alla procedura di  regolamentazione
          con controllo - parte seconda, in particolare il  paragrafo
          3.6 dell'Allegato I e' pubblicato nella G.U.U.E.  31  marzo
          2009, n. L 87. 
              - La decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli
          Stati membri per ridurre le emissioni dei  gas  ad  effetto
          serra al fine di adempiere agli impegni della Comunita'  in
          materia di riduzione delle missioni di gas a effetto  serra
          entro il 2020 e' pubblicata nella G.U.U.E. 5  giugno  2009,
          n. L 140. 
              - Il regolamento (CE) n.  748/2009  della  Commissione,
          del 5 agosto  2009,  relativo  all'elenco  degli  operatori
          aerei che hanno svolto una  delle  attivita'  di  trasporto
          aereo  che  figurano  nell'allegato   I   della   direttiva
          2003/87/CE al 1° gennaio  2006  o  successivamente  a  tale
          data, che specifica  lo  Stato  membro  di  riferimento  di
          ciascun operatore aereo e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  22
          agosto 2009, n. L 219. 
              - Il regolamento (CE) n. 394/2011, del 20 aprile  2011,
          recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009  relativo
          all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle
          attivita' di trasporto aereo che figurano  nell'allegato  I
          della  direttiva  2003/87/CE   al   1°   gennaio   2006   o
          successivamente a tale data, che specifica lo Stato  membro
          di riferimento di ciascun operatore aereo, con  particolare
          riferimento agli operatori aerei amministrati  dall'Italia,
          anche per quanto riguarda l'estensione del sistema  per  lo
          scambio di quote di emissioni dell'Unione agli Stati membri
          del SEE e dell'EFTA e' pubblicato nella G.U.U.E. 27  aprile
          2011, n. L 107. 
              - Il regolamento (UE) 389/2013 della Commissione, del 2
          maggio  2013,  che  istituisce  un   registro   dell'Unione
          conformemente  alla  direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n.
          406/2009/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  e  che
          abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011  della
          Commissione e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 maggio 2013,  n.
          L 122. 
              - La decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e
          al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato
          nel  sistema  dell'Unione  per  lo  scambio  di  quote   di
          emissione dei gas a effetto serra  recante  modifica  della
          direttiva 3003/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 9 ottobre
          2015, n. L 264. 
              - La  legge  4  novembre  2016,  n.  204  (Ratifica  ed
          esecuzione   dell'Accordo   di   Parigi   collegato    alla
          Convenzione quadro  delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti
          climatici, adottato a  Parigi  il  12  dicembre  2015),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 10 novembre  2016,  n.
          263. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,  relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione  dei  dati)
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. 
              - Il regolamento (UE) 2017/1902 della  Commissione  del
          18 ottobre 2017 che modifica il regolamento (UE)  1031/2010
          della Commissione al fine di allineare la messa all'asta di
          quote  con  la  decisione  (UE)  2015/1814  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio  e  al  fine  di  registrare  una
          piattaforma d'asta designata dal Regno Unito e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 19 ottobre 2017, n. L 269. 
              - Il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 13 dicembre 2017 recante modifica della
          direttiva 2003/87/CE  al  fine  di  mantenere  gli  attuali
          limiti dell'ambito di applicazione relativo alle  attivita'
          di trasporto aereo e di introdurre alcune  disposizioni  in
          vista dell'attuazione di una  misura  mondiale  basata  sul
          mercato, a decorrere dal 2021 e' pubblicato nella  G.U.U.E.
          29 dicembre 2017, n. L 350. 
              - La direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica  la  direttiva
          2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
          efficace  sotto  il  profilo   dei   costi   e   promuovere
          investimenti a favore di basse emissioni di carbonio  e  la
          decisione (UE) 2015/1814 e' pubblicata  nella  G.U.U.E.  19
          marzo 2018, n. L 76. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2018/2066  della
          Commissione   del   19   dicembre   2018   concernente   il
          monitoraggio e la comunicazione delle emissioni  di  gas  a
          effetto serra  ai  sensi  della  direttiva  2003/87/CE  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  che  modifica   il
          regolamento (UE) 601/2012 della Commissione  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 31 dicembre 2018, n. L 334. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2018/2067  della
          Commissione del 19 dicembre 2018  concernente  la  verifica
          dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma  della
          direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2018, n. L 334. 
              - Il regolamento delegato (UE) 2019/7 della Commissione
          del 30  ottobre  2018  che  modifica  il  regolamento  (UE)
          1031/2010 per quanto  riguarda  la  messa  all'asta  di  50
          milioni   di   quote   non    assegnate    della    riserva
          stabilizzatrice  del  mercato  a  favore  del   fondo   per
          l'innovazione, e al  fine  di  registrare  una  piattaforma
          d'asta  designata  dalla  Germania  e'   pubblicato   nella
          G.U.U.E. 4 gennaio 2019, n. L 2. 
              -  Il  regolamento   delegato   (UE)   331/2019   della
          Commissione del  19  dicembre  2018  che  stabilisce  norme
          transitorie   per    l'insieme    dell'Unione    ai    fini
          dell'armonizzazione   delle   procedure   di   assegnazione
          gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'art. 10-bis
          della direttiva 2003/87/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 febbraio 2019, n.
          L 59. 
              - La decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione
          del 15 febbraio 2019 che integra  la  direttiva  2003/87/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  concerne
          la determinazione dei settori e sottosettori considerati  a
          rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2  per  il
          periodo dal 2021 al 2030 e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  8
          maggio 2019, n. L 120. 
              -  Il  regolamento   delegato   (UE)   2019/856   della
          Commissione del 26 febbraio 2019 che integra  la  direttiva
          2003/87/CE  del  Parlamento  e  del  Consiglio  per  quanto
          riguarda il funzionamento del fondo  per  l'innovazione  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 28 maggio 2019, n. L 140. 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2019/1122   della
          Commissione del 12 marzo  2019  che  integra  la  direttiva
          2003/87/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto riguarda il funzionamento del  registro  dell'Unione
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 2 luglio 2019, n. L 177 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2019/1603   della
          Commissione, del 18 luglio 2019, che integra  la  direttiva
          2003/87/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione  per
          l'aviazione civile internazionale per il  monitoraggio,  la
          comunicazione e la verifica delle emissioni  del  trasporto
          aereo, ai  fini  dell'attuazione  di  una  misura  mondiale
          basata  sul  mercato  e'  pubblicato  nella   G.U.U.E.   30
          settembre 2019, n. L 250. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, Supplemento  ordinario  n.
          96. 
              -  Il  decreto  legislativo  4  aprile  2006,  n.   216
          (Attuazione delle  direttive  2003/7/CE  e  2004/101/CE  in
          materia di scambio di quote di emissione  dei  gas  effetto
          serra nella Comunita' con  riferimento  ai  meccanismi  del
          progetto del  protocollo  di  Kyoto)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19  giugno  2006,  n.  140,  Supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51 (Modifiche
          ed integrazioni al decreto legislativo 4  aprile  2006,  n.
          216,  recante  attuazione  delle  direttive  2003/87/CE   e
          2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei
          gas a effetto serra nella  Comunita',  con  riferimento  ai
          meccanismi  di  progetto  del  protocollo  di   Kyoto)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2008, n. 82. 
              - Il decreto  legislativo  30  dicembre  2010,  n.  257
          (Attuazione della direttiva  2008/101/CE  che  modifica  la
          direttiva 2003/87/CE al fine di includere le  attivita'  di
          trasporto aereo nel sistema comunitario  di  scambio  delle
          quote di emissioni dei gas a effetto serra)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2011, n. 28. 
              - Il decreto legislativo  14  settembre  2011,  n.  162
          (Attuazione  della  direttiva  2009/31/CE  in  materia   di
          stoccaggio geologico  del  biossido  di  carbonio,  nonche'
          modifica   delle    direttive    85/337/CEE,    2000/60/CE,
          2001/80/CE,  2004/35/CE,  2006/12/CE  e  2008/1/CE  e   del
          regolamento (CE) 1013/2006) e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 ottobre 2011, n. 231. 
              -  Il  decreto  legislativo  13  marzo  2013,   n.   30
          (Attuazione della  direttiva  2009/29/CE  che  modifica  la
          direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare  ed  estendere
          il sistema comunitario per lo scambio di emissione  di  gas
          effetto serra) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          aprile 2013, n. 79. 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 24 aprile  2020,  n.
          27  (Conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18)  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29  aprile  2020,  n.  110,  Supplemento
          ordinario, cosi' recita: 
              «Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
          recante misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19, e'  convertito  in  legge  con  le  modificazioni
          riportate in allegato alla presente legge. 
              2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n.
          11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono  abrogati.  Restano  validi
          gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
          effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
          dei medesimi decreti-legge 2 marzo  2020,  n.  9,  8  marzo
          2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.  Gli  adempimenti  e  i
          versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 2
          marzo 2020, n. 9 sono  effettuati,  senza  applicazione  di
          sanzioni e interessi, in un'unica  soluzione  entro  il  16
          settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a  un  massimo
          di quattro rate mensili di pari importo, con il  versamento
          della prima rata entro il 16  settembre  2020.  Non  si  fa
          luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
              3. In  considerazione  dello  stato  di  emergenza  sul
          territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
          ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  26  del  1°  febbraio  2020,  i  termini  per
          l'adozione di decreti legislativi con scadenza  tra  il  10
          febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che  non  siano  scaduti
          alla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono
          prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
          ciascuno di essi. I decreti legislativi  di  cui  al  primo
          periodo, il cui termine di adozione sia scaduto  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  possono  essere
          adottati entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, nel rispetto dei principi  e  criteri
          direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
          di delega. 
              4.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il   giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13
          ottobre 2003 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2018/410 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  14
          marzo 2018 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)
          2017/2392 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  13
          dicembre 2017 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  decisione  (UE)
          2015/1814 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  6
          ottobre 2015 si veda nelle note alle premesse.